07/05/2012
Finalmente, il 22 e il 23 marzo scorsi il Senato Accademico (SA) e il Consiglio di Amministrazione (CdA), in base all’esito delle
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29/03/2011La “Commissione Statuto” si è costituita
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07/05/2012
di Redazione Roma3 Discute07/05/2012
La proroga «nascosta» tiene i rettori in sella
Segnaliamo un interessante articolo del Sole 24 Ore sulla constatazione che molti Atenei interpretano le norme allungando le cariche scadute fino all’operatività dei nuovi statuti. leggi tutto l'articolo
07/05/2012
Appello per la qualità dello studio
Riceviamo da un collega e amico della facoltà di lettere dell'Università di Tor Vergata - Stefano Semplici - una richiesta di ospitalità sul nostro sito di un'iniziativa-appello degli studenti di quell'Ateneo in merito ai questionari di valutazione della didattica : http://mondodomani.org/filosofiatorvergata/studenti/appello/
La Redazione di Roma3discute
07/05/2012
Un Regolamento legittimo?
Nel messaggio indirizzato a tutto l’Ateneo lo scorso 18 aprile il Rettore, dopo aver annunciato la pubblicazione sulla G.U. del nuovo Statuto, che è così entrato in vigore, ha segnalato anche l’emanazione, il 17 aprile, del Regolamento che disciplina le procedure per la riorganizzazione delle strutture interne e la costituzione di organi centrali dell’Ateneo, approvato dal Senato Accademico con il parere favorevole del Consiglio d’Amministrazione.
Il Regolamento ha avuto poi una integrazione (art. 2-bis) contenente le norme tese a disciplinare (come si legge nello stesso messaggio rettorale) la soppressione delle attuali Facoltà e degli attuali Dipartimenti; il subentro a tali strutture, nelle attività istituzionali in corso e nei rapporti attivi e passivi, dei Dipartimenti di nuova istituzione ed eventualmente delle Scuole; le modalità di attribuzione delle risorse (spazi, laboratori, attrezzature, risorse finanziarie, personale) alle nuove strutture dell’Ateneo.
Come annunciato dal Rettore nel messaggio dallo scorso 4 maggio, l’intero Regolamento (compresa questa integrazione) è ora sul sito dell’Ateneo, al link http://oc.uniroma3.it/intranet/ALTRI-REGO1/Regolament3/Reg.-riorganizzazione-strutture-interne-e-costituzione-di-organi-centrali-dell-Univers.pdf
L’integrazione proposta e approvata dal Senato era stata presentata al CdA dello scorso 27 aprile. Non potendo presenziare a questa riunione, avevo inviato al Rettore, e per conoscenza a tutti i membri del CdA, una lettera in cui segnalavo il fatto che, a mio parere, molti commi dell’art. 2-bis così come erano formulati rischiavano di porre il Regolamento contra legem e aprivano la strada a possibili contenziosi il cui rischio doveva essere assolutamente evitato nel delicato momento della realizzazione del nuovo assetto istituzionale.
*****
Anzitutto, alla fine della mia lettera tornavo su un punto che avevo già sollevato nella precedente riunione del CdA, e cioè l’assenza nel Regolamento di una esplicita indicazione circa i tempi di svolgimento delle votazioni per il nuovo Rettore, per i quali lo Statuto (che tratta l’argomento ai commi 7 e 8 dell’articolo 13) non fornisce alcuna indicazione e che invece, a mio parere, andavano precisati, visto che nel Regolamento si parla esplicitamente di “nuovo Rettore” e di “nuovo Consiglio di Amministrazione” (nominato dal nuovo Rettore).
A parte ciò, segnalavo la previsione, al comma 1 dell’art. 2-bis, dell’attivazione dei nuovi dipartimenti “a partire dal 1° gennaio 2013”, cui consegue l’immediata assunzione delle funzioni di coordinamento della ricerca scientifica, con esplicita e contestuale soppressione di quelli preesistenti. A questo, tuttavia, fa da contraltare – e questo è l’aspetto cruciale – il differimento di ben nove mesi dell’esercizio delle funzioni riguardanti la didattica, stante il mantenimento della competenza in capo alle premorienti Facoltà, tenute in vita fino al 1° ottobre 2013 (termine che corrisponde a quello di attivazione delle Scuole).
Ora, è senz’altro logico che le attuali Facoltà completino i propri compiti di ordinaria amministrazione per quanto riguarda le attività didattiche dell’a.a. 2012/2013, ma – a termini di legge – esse non hanno alcuna veste giuridica per poter programmare e organizzare l’offerta formativa dell’anno successivo, che spetta ai Dipartimenti ormai attivati e/o alle Scuole eventualmente costituite. Infatti, una volta attivati i dipartimenti, l’art. 2, comma 9, della legge n. 240 del 2010, statuisce che gli «organi collegiali (e quelli monocratici elettivi) delle università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto». Ne consegue l’effetto dell’immediata decadenza non solo degli attuali Dipartimenti ma anche delle Facoltà, la cui soppressione è legata quindi all’attivazione dei Dipartimenti e non delle Scuole.
La coesistenza nel nostro Ateneo di vecchie e nuove strutture potrebbe far sorgere conflitti potenzialmente pericolosi. È vero che il Regolamento precisa che «le Facoltà opereranno tenendo conto anche delle indicazioni dei nuovi Dipartimenti cui è stata attribuita la competenza dei corsi di studio oggetto della programmazione», solo che, da un verso, la formulazione è talmente soft da risolversi in poca cosa, se è vero che il punto di vista dei neonati dipartimenti è “uno fra i tanti” (come testimonia l’uso del termine «anche») e non si configura neppure come un vero e proprio parere; dall’altro, che comunque «le azioni di programmazione dell’offerta formativa» del 2013/2014 sono affidate alle vecchie Facoltà. Per questo (e al di là delle buone intenzioni) il Regolamento potrebbe dare adito a incresciosi contenziosi sul piano giuridico, tutt’altro che improbabili dato l’inequivoco tenore della richiamata previsione legislativa. Alle Facoltà è attribuito perfino il potere, «se lo ritengano utile ai fini della semplificazione del processo decisionale», di «disattivare gli organi collegiali dei corsi di studio».
Per tali ragioni, avevo suggerito al Rettore di riportare il testo al Senato Accademico, che poteva aver varato, in perfetta buona fede e per motivi di “prudenza” (forse in considerazione delle difficoltà che si stanno registrando in certe Facoltà nella costituzione delle nuove realtà dipartimentali) le nuove norme regolamentari, sottovalutando il fatto che alcune di esse fossero in contraddizione con la legge.
Aggiungo qui che, peraltro, quello della coabitazione fra vecchie Facoltà e nuovi Dipartimenti non è l’unico profilo problematico in termini di legittimità dell’integrazione al Regolamento.
A destare una certa preoccupazione è anche la previsione del comma 10 sempre dell’art. 2-bis che stabilisce che, prima che si proceda alla soppressione di una Facoltà, sia il Consiglio della stessa Facoltà a deliberare, «d’intesa con i Dipartimenti interessati, il subentro di uno o più Dipartimenti nei rapporti attivi e passivi della Facoltà». È solo in mancanza dell’intesa che si prevede l’intervento del Consiglio di Amministrazione che «delibera in merito». A me pare che, a stare all’impianto della legge n. 240, che attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare su attivazione o soppressione di strutture, corsi e sedi dietro «parere del Senato Accademico», la previsione di un simile potere di stampo testamentario alle Facoltà risulti di dubbia compatibilità con la legge. Pertanto, la competenza degli organi centrali andrebbe restaurata, derubricando quella delle Facoltà in potere di proposta e non di decisione sul punto.
Infine, segnalo anche una questione di ordine economico (non irrilevante in questo momento di crisi finanziaria), relativa all’indennità di funzione che dal 1° gennaio 2013 verrebbe corrisposta, in assenza di diversa indicazione in merito, contemporaneamente a vecchi Presidi e a nuovi Direttori.
*****
Purtroppo, come testimonia l’avvenuta pubblicazione del Regolamento, l’integrazione è stata approvata dal CdA, con la sola modifica (mi pare) della ambigua dicitura «a partire dal 1° gennaio 2013» sostituita con la più appropriata «il 1° gennaio 2013» contenuta – come ho già rilevato – nel primo comma dell’art. 2-bis con riferimento al momento di attivazione delle nuove strutture dipartimentali. Evidentemente i miei caveat non sono stati ritenuti convincenti.
Me ne dispiace molto, non certo per fatto personale, ma per l’obiettiva fase di incertezza che le nuove norme transitorie possono innescare. A me pare, infatti, che si offra in tal modo a chiunque voglia farlo la possibilità di impugnare – ove reputato “sgradevole” – un qualsivoglia provvedimento adottato dalla sopravvissute Facoltà nel periodo 1° gennaio-1° ottobre 2013, adducendo il contrasto con l’art. 2, comma 9, della legge Gelmini. E per il tramite di ciò arrivare ad aggredire eventualmente lo stesso Regolamento, di cui il provvedimento in questione si porrebbe come atto d’attuazione.
Evitare questo credo che sia nell’interesse di ciascuno, perché nell’indubbio interesse dell’Ateneo. Quindi, se per “prudenza” è stata introdotta quella modifica, la stessa “prudenza” richiederebbe, e a maggior ragione, la sua rimozione, se non si vuole cadere in una sorta di eterogenesi dei fini.
A meno che, a correre l’alea del rischio, non spingano (robuste) ragioni ulteriori, che a me non è dato di conoscere, né immaginare, ma che andrebbero allora rese note.
Paolo D’Achille
Prof. ord. di Linguistica Italiana
Consigliere d’Amministrazione
28/03/2012
IL PROBLEMA DELL’ELETTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(sintesi dell’intervento del prof. Grilli di Cortona in Commissione Statuto, 22 marzo 2012)
Uno degli argomenti contrari all’elettività del Consiglio di Amministrazione (CdA) è che la Legge 240/2010, all’art. 2 c. 1, escluderebbe del tutto la possibilità di un organo elettivo (salvo per la componente studentesca) e che questa scelta sarebbe conseguente al fatto che non si è voluto incoraggiare la nascita un organo di tipo corporativo. Ritengo, però, che se il legislatore avesse voluto escludere l’elettività l’avrebbe scritto esplicitamente. I termini utilizzati nella legge (“designazione o scelta”) sono estremamente vaghi e generali e non escludono affatto l’elezione (che è un tipo di scelta, anche etimologicamente parlando), peraltro prevista per i rappresentanti degli studenti. Ciò significa che la norma, dopo aver previsto un Senato obbligatoriamente elettivo, in merito al CdA ha voluto lasciare una certa discrezionalità agli atenei, pur permanendo varie ambiguità nel testo della Legge. Dico solo di sfuggita, poi, che trovo singolare questa degradazione del principio elettivo a corporativismo. Innanzitutto, ricordo che non c’è alcuna sovrapposizione tra principio elettivo e corporativismo e che, anzi, i regimi corporativi (ce l’ha insegnato la storia dello scorso secolo) non hanno mai previsto elezioni aperte, democratiche e competitive. In secondo luogo, è la Legge a prevedere che il CdA sia costituito da diverse “componenti”, inclusa una “rappresentanza” degli studenti: ed è proprio questa composizione, semmai, che può alimentare forme di corporativismo, non le modalità di formazione dell’organo.
Vengo, poi, al vero nodo politico della questione. Negli ultimi 20 anni nelle università italiane si è assistito ad una crescita del ruolo, delle funzioni e del potere dei rettori. Tale crescita, conseguente alle leggi sull’autonomia e all’affermarsi della Conferenza dei Rettori come vero interlocutore dei ministri dell’Università (di fatto soppiantando il Cun, sempre più organo che fornisce pareri non vincolanti), trova una sua ulteriore conferma nella Legge 240. La quale, poi, sposta gli equilibri verso il CdA e a scapito del Senato: il CdA viene così a svolgere varie e importanti funzioni, quali la vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività, la competenza a deliberare su attivazione e soppressione dei corsi, l’adozione dei bilanci di previsione, il conto consuntivo, il controllo di legittimità e di merito sulle chiamate. Ora, delle due l’una: o il CdA viene inteso come la squadra di governo del rettore, oppure è un organo di controllo e vigilanza. Tutte e due le cose insieme non sembrano possibili. Mentre la prima ipotesi è perfettamente compatibile con un CdA nominato dal Rettore stesso, la seconda no: quale tipo di vigilanza e di controllo potrà mai fare un CdA di sostanziale scelta rettorale? E se non è il CdA ad esercitare funzioni di controllo sull’operato dei Rettori, chi mai lo farà? Si dice che a tale problema si può ovviare con l’assunzione di responsabilità (Rettore e CdA sono responsabili delle scelte che adottano): è una formula che non mi convince affatto e che in passato, di fronte ad atenei irresponsabilmente trascinati in crisi rovinose (tuttora in atto), non ha funzionato: si è mai sentito parlare, in quei casi, di “responsabili” e di “responsabilità”? Solo un CdA almeno parzialmente elettivo vede la realizzazione di un equilibrio e di un bilanciamento di poteri in grado di assicurare un minimo di controllo.
Alcune considerazioni finali. Vari atenei hanno optato per la modalità elettiva del CdA, avviando un vivace contenzioso col Ministero. La questione, dunque, è tutt’altro che risolta. Inoltre, la posizione ministeriale contraria all’elettività è contestata da autorevoli prese di posizione in dottrina, fra le quali quelle di C. E. Gallo, E. Follieri e F. Merloni. Infine, un’impugnativa da parte del Ministero non provocherebbe alcun blocco della attività dell’Ateneo, sia perché le impugnative sono relative al singolo articolo e non a tutto lo Statuto, sia perché (lo si legge anche nei rilievi ministeriali al nostro Statuto), deve continuare a funzionare il CdA in carica fino all’entrata a regime del nuovo Statuto definitivo. Infine, il nostro Ateneo ha deciso di non accogliere tutti i rilievi del Miur, ma alcuni di questi (di legittimità, non solo di merito) sono stati respinti (per esempio, sull’afferenza dei collegi didattici alle scuole, o sul ruolo delle facoltà nella fase transitoria). Il risultato è che rischiamo comunque un ricorso del Ministero, a prescindere da come rispondiamo sulla questione dell’elettività del Consiglio di Amministrazione. Pensiamoci.
Pietro Grilli di Cortona
28/03/2012
Perché penso che il Ministero sbagli…
… e si sbagli a dare ad esso ragione
Come noto, alla fine dello scorso mese il MIUR ha comunicato – con nota prot. n. 1023 del 23 febbraio u.s. – una serie di rilievi sul nuovo statuto del nostro Ateneo che ne hanno impedito l’approvazione ministeriale. Voglio concentrare tutta la mia attenzione su di un problema specifico che, a mio avviso, rappresenta il punto più qualificante dei rilievi del MIUR. E il problema è quello relativo al processo di selezione dei membri del Consiglio di amministrazione diversi dal Rettore e dai rappresentanti degli studenti, di cui all’art. 2, comma 1 lett. i) della legge n. 240 del 2010. Si tratta, nel caso del nostro Ateneo, di sette membri, di cui due di provenienza esterna ai ruoli dell’Università e cinque di provenienza interna, ulteriormente divisi fra quattro di derivazione dalla componente docente e uno espressione della componente tab.
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Si osserva, da parte ministeriale, che per i sette componenti in questione la richiamata normativa ex lege n. 240 prescrive due modalità di individuazione: mediante «designazione» o «scelta». Ciò che escluderebbe «sistemi di tipo elettivo, anche nell’ipotesi in cui gli stessi siano filtrati da una procedimentalizzazione dell’accertamento dei requisiti tecnico professionali dei candidati». Ne risulta una richiesta di riformulazione dei commi 5, 6 e 7 del testo del nuovo statuto, «tenendo conto di quanto sopra osservato».
Orbene, “quanto sopra osservato” si risolve, in pratica, nel richiamo alla lettera del 4 maggio 2011 dell’allora Ministro dell’Università, ove si sottolinea che il procedimento di selezione dei consiglieri di amministrazione di provenienza esterna deve assicurare il ruolo «di terzietà e garanzia» che essi sono chiamati a svolgere, in armonia con la ratio stessa dell’integrazione ab externo del CdA, consistente nell’esigenza di acquisire un «punto di vista tecnicamente informato e allo stesso tempo indipendente». A tal fine è necessario che il procedimento selettivo si caratterizzi per trasparenza e pluralità dei soggetti coinvolti, di modo da evitare che i consiglieri in parola non possano «essere considerati come l’espressione diretta di un singolo organo interno, quale esso sia».
Ebbene, nella nota contente i rilievi si asserisce che l’osservazione appena riportata può tranquillamente estendersi anche alla selezione dei consiglieri di amministrazione di provenienza interna, a salvaguardia del ruolo di garanzia e terzietà dei componenti del Consiglio di amministrazione in cui riposerebbe la ratio dell’intera previsione dell’art. 2, comma 1, lett. i) della legge n. 240.
Sin qui la censura ministeriale. Essa, tuttavia, mi pare tutt’altro che incontrovertibile – come del resto ritenuto da ormai diversi Atenei che, destinatari del medesimo rilievo, non hanno inteso accoglierlo in sede di riapprovazione dello statuto rinviato – ed anzi si esponga a significative controrepliche che mi accingo ad esporre.
Parto, innanzitutto, dal richiamo alla lettera del Ministro Gelmini del maggio dello scorso anno.
Mi sembra davvero fuorviante. Il passo richiamato riguardava, infatti, soltanto la selezione dei componenti esterni del CdA e l’argomentazione, a ben vedere, è tutta fondata sull’esigenza di salvaguardare il loro carattere di soggetti terzi rispetto alla comunità accademica, idonei «a rappresentare un punto di vista tecnicamente informato e indipendente». Ma se questo è il “taglio” della motivazione della opzione in favore di una selezione a provenienza plurima, allora risulta difficile prospettarne l’estensione della suddetta soluzione anche ai consiglieri interni, se non a patto di un’evidente forzatura.
Peraltro, asserire, come fa la nota ministeriale, che ad assecondare la prefigurata estensione sarebbe la ratio stessa della previsione legislativa, di cui al comma 1, lett. i) dell’art. 2 l. n. 240, da individuarsi nella medesima esigenza di salvaguardia della posizione di terzietà dei consiglieri d’amministrazione, valevole per quelli di provenienza accademica non meno che per quelli “estranei”, significa assumere una lettura teleologica della norma in questione, che non ha fondamento reale. Se, infatti, la pretesa “terzietà” è concepita e misurata – secondo quel che sembra – come condizione di distanza e non condizionamento rispetto alla comunità accademica è sin troppo evidente che la disciplina in parola intende, sì, immettere nella gestione dell’Ateneo un punto di vista ab extra e indipendente rispetto all’accademia, ma non vuole assolutamente renderlo, né prevalente, né tantomeno esclusivo, come testimonia la presenza maggioritaria di componenti espressione della corporazione universitaria.
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Ma vengo al punto cruciale della pretesa incompatibilità fra la condizione di consigliere di amministrazione non Rettore, né rappresentante degli studenti, e la modalità elettiva della sua selezione.
La questione, si sa, è al centro di un vivace contenzioso fra Atenei e Ministero. Non sono poche le Università che hanno optato per la modalità elettiva diretta, anche resistendo ai rilievi ministeriali, procedendo ad una riapprovazione a maggioranza qualificata dello Statuto, nell’esercizio di un’autonomia che è – si ricordi sempre – costituzionalmente garantita. Si tratta, ad esempio, degli Atenei di Genova, Pisa, Trieste e del Politecnico di Torino (ma l’elenco non è esaustivo), il cui Statuto risulta regolarmente pubblicato ed entrato in vigore al netto della richiesta modifica, con conseguente ricorso al giudice amministrativo da parte del Ministero (ad oggi, per quanto so) nei confronti degli statuti dell’Università di Genova e del Politecnico torinese.
La posizione ministeriale è tutt’altro che convincente.
Invero, a precludere la via elettorale non è certo la lettera della legge che – come detto – prevede la duplice modalità della designazione e della scelta.
La prima espressione delinea una modalità di investitura nella quale chi propone un determinato soggetto per una carica deve essere necessariamente diverso da colui cui è imputato il potere di nomina. Ma nulla esclude che la proposta possa avvenire ad opera di un collegio e, quindi, in forma (tecnicamente) di elezione.
Il termine “scelta”, poi, è volutamente atecnico e comprensivo. Non c’è alcun dubbio che sia riferibile anche all’opzione elettorale. A voler essere puntigliosi l’origine della parola – come è stato già da altri osservato – deporrebbe chiaramente in questo senso.
Insomma, se pur vi fosse stata, da parte del legislatore, una volontà di sottrarre, in buona misura, il Cda ad una costituzione mediante elezione, essa non si sarebbe adeguatamente tradotta nell’articolato. Cosicché, per imporla alle università – come dichiarato dal Rettore dell’Università di Pisa – occorrerebbe una novella legislativa e non una nota ministeriale.
Se poi si volesse far leva sulla incompatibilità fra la forma organizzativa “consiglio di amministrazione” e la derivazione elettiva dei suoi componenti, si andrebbe, nondimeno, incontro a smentite.
Innanzitutto, una sconfessione discenderebbe dalla stessa previsione della lettera i) del comma 1 dell’art. 2 della legge, là ove prescrive la necessaria elettività della componente studentesca. Delle due l’una: o l’incompatibilità c’è, ma allora non sarebbe spiegabile la modalità elettiva per la rappresentanza studentesca in CdA; oppure quest’ultima opzione testimonia dell’inconsistenza della pretesa incompatibilità.
Certo, si potrebbe, per converso, affermare che l’elettività sarebbe modalità derogatoria, ammessa solo in quanto espressamente prevista dal legislatore, onde, facendo ricorso al noto brocardo – ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit – se ne dovrebbe desumere, per tutti gli altri componenti, l’esclusione della selezione elettorale.
Ma una simile conclusione sarebbe affetta da un chiaro vizio logico.
In realtà, non bisogna mai dimenticare che lo Statuto per un’Università è l’atto massimamente espressivo di quell’autonomia che trova esplicito riconoscimento in Costituzione all’art. 33, comma 6, ove si prevede che le «istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato». Ciò significa, per quanto qui più direttamente interessa, che la legge ha la sola funzione di delimitare – peraltro, ragionevolmente – e non di conformare l’autonomia universitaria; di modo che al legislatore spetta determinare i confini all’interno dei quali quest’ultima può legittimamente esprimersi, onde tutto ciò che non risulta legislativamente definito lascia spazio all’autonomia. Insomma, come si dice, l’autonomia è la regola, l’eteronomia l’eccezione.
Ora, il fatto che per la componente studentesca la modalità elettiva sia espressamente richiesta dalla legge, non sta certo a significare che per gli altri componenti non di diritto quella modalità sia esclusa, quanto piuttosto che quella modalità, nell’ampio range di manovra lasciato dal legislatore, è rimessa all’apprezzamento del singolo Ateneo e quindi può (e non deve, come nel caso dei membri-studenti) essere scelta dal singolo Statuto.
Quanto qui osservato trova conforto in autorevoli prese di posizione in dottrina (v. C. E. Gallo, E. Follieri, F. Merloni) oltre che nell’atteggiamento assunto da alcuni fra i più importanti atenei italiani.
*****
Alla luce delle osservazioni qui svolte, non si può dire certamente che il rilievo del MIUR fosse irresistibile. Tutt’altro.
Eppure la Commissione statuto nella riunione di giovedì scorso ha votato, a maggioranza, la soluzione proposta dall’Ufficio di presidenza della stessa – designazione da parte del Senato e nomina ad opera del Rettore all’interno della rosa decisa dal Senato – con la quale, abbandonando il principio di elettività diretta, si presta ossequio alla posizione ministeriale.
Bisogna, tuttavia, chiedersi: è prudenza ragionevole o eccesso di cautela. Penso che si debba decisamente propendere per la seconda. Spiego rapidamente il perché.
Sono state, in proposito, avanzate preoccupazioni circa l’impatto che una decisione di non adeguarsi avrebbe potuto avere sull’attuazione dello Statuto e, in particolare, sulla realizzazione del nuovo assetto delineato dalla legge di riforma.
Si tratta, però, di un timore sostanzialmente infondato. Ciò in quanto, anche nell’ipotesi – del resto, verosimile, visti i precedenti del Politecnico di Torino, dell’Università di Genova – di un’impugnativa ministeriale dello Statuto dinanzi al giudice amministrativo, non può trascurarsi il fatto che essa non riguarderebbe l’intero atto, ma sarebbe limitata alla sola parte in discussione, vale a dire ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 15 del medesimo Statuto. Ora, quello relativo alla costituzione del Consiglio di amministrazione è in coda agli adempimenti previsti per il compimento del processo di riorganizzazione richiesto dalla legge n. 240. Quindi, lo stato di incertezza determinato dall’incombenza del ricorso, da un verso, non sarebbe di pregiudizio per l’implementazione statutaria cui attendere nei prossimi mesi, dall’altro, sarebbe comunque destinato a risolversi verosimilmente prima della costituzione del nuovo Cda.
Peraltro, a tener conto nel suo complesso della decisione assunta dalla Commissione Statuto emergono due – a mio avviso – incontrovertibili contraddizioni.
Da un verso, il fatto che non vi sia stata piena acquiescenza ai rilievi ministeriali, ma rispetto a taluni di essi si sia deciso di resistere, fa sì che, ove si tratti di rilievi di legittimità – come, ad esempio, nel caso dell’art. 50 del nuovo Statuto, relativo al ruolo delle Facoltà nella fase transitoria – ci si esponga ugualmente all’eventualità di un ricorso giurisdizionale. L’affermazione per cui, data la primaria importanza dell’organo in considerazione, sarebbe opportuno «non esporre l’Ateneo al rischio di annullamento» (vedi il documento: “Indicazioni del senato accademico per l’organo costituito ai sensi dell’art. 2 comma 5 della legge 240/2010 in merito alle osservazioni del Miur sul nuovo statuto”) è, a questo riguardo, perfettamente reversibile. Sembrerebbe, infatti, paradossale correre questo rischio per questioni di importanza meno decisiva ed evitare di farlo, laddove invece la posta in gioco sia appunto di primissimo piano. Se l’impugnativa è vista come un “pericolo” ad esso si deve andare incontro proprio in presenza di questioni essenziali che meritino di affrontarlo, altrimenti meglio rinunciare. E questo, a prescindere dalla bontà delle ragioni che possono sostenere la decisione di resistere ai rilievi ministeriali, poiché quella bontà potrà semmai essere provata sempre e comunque (salvo resipiscenza ministeriale) attraverso la via giurisdizionale.
D’altro canto, va rilevato che la decisione della Commissione Statuto di approvare la proposta di far votare al Senato un ordine del giorno che impegna l’organo a tornare al testo originario dello Statuto, nel caso in cui la giustizia amministrativa dia torto al Ministero sulla questione dell’elettività del CdA, rappresenta la classica “prova provata” della scarsa fondatezza delle preoccupazioni legate alle conseguenze di una impugnativa ministeriale dell’art. 15, commi 5, 6 e 7, del nuovo Statuto. Se, infatti, si accetta l’idea di una modifica “in corso d’opera” dello Statuto oramai già vigente, allora quella medesima accettazione dovrebbe coerentemente ispirare l’atteggiamento di resistenza al rilievo ministeriale, giacché, ove esso producesse la reazione del Miur di adire il giudice amministrativo e ove quest’ultimo ottenesse ragione, il tutto si risolverebbe, in fin dei conti, proprio in una necessità di modifica dello Statuto in vigore. Insomma, a me pare che la scelta compiuta in Commissione testimoni inequivocabilmente che il paventato pregiudizio discendente dall’eventuale caducazione ex post ed in parte qua dello stesso Statuto non sia poi così grave o, comunque, non sia percepito come significativo per il processo di riforma dell’organizzazione dell’Ateneo imposto dalla legge.
E non si dica che altro è la modifica per abrogazione, altra cosa è il venir meno per annullamento – il secondo, a differenza della prima, essendo provvisto di efficacia retroattiva. Trattandosi, in questo caso, di organo “costituendo”, la cui nascita è temporalmente collocata a valle del processo riorganizzativo, quella differenza perde ogni rilievo.
Sennonché, fra le due ipotesi – resistere ex ante al rilievo ministeriale o ritornare ex post sui propri passi se le cose si mettono bene – una differenza resta e rileva su di un altro piano, quello dell’immagine.
Non è certamente una figura esemplare quella di un Ateneo che rinuncia a rischiare “in prima persona” per difendere le proprie legittime prerogative e preferisce utilizzare in modo gregario l’altrui capacità di esporsi. Almeno, a me sembra così.
Paolo Carnevale
27/03/2012
Nuovo Statuto e MIUR
Pubblichiamo quanto ricevuto da un collega di Ingegneria:
Il nostro Senato Accademico si appresta a rispondere alle osservazioni fatte dal MIUR alla proposta di nuovo Statuto di Roma Tre. Tra le osservazioni spicca, a mio avviso, quella relativa alla procedura elettiva, da parte dei docenti e del personale TAB, dei componenti del Consiglio di Amministrazione prevista dal nostro Statuto.
L'osservazione recita: "...i consiglieri di amministrazione devono essere individuati in modo che non possano essere considerati come l'espressione diretta di un singolo organo interno.... al fine di garantire il ruolo di terzietà e garanzia .... il dettato legislativo pertanto esclude sistemi di tipo elettivo (sic!)".
Il Senato Accademico sembrerebbe orientato ad accogliere tale osservazione, sostituendo la procedura elettiva prevista con la scelta dei componenti da parte del Rettore.
La cosa mi sembra incredibile, sia per la parte che riguarda le osservazioni, sia per il prospettato accoglimento delle stesse.
Incredibile mi sembra che i docenti e il personale siano visti come un "singolo organo interno", portatori di oscuri interessi, mentre le decisioni di un individuo, il Rettore, sarebbero garanzia di trasparenza e imparzialità. Personalmente mi sento molto più garantito da persone alla cui scelta posso contribuire che da persone nominate dall'alto. Si chiama democrazia, ed è preoccupante che una legge dello Stato ne proibisca la pratica in un organo pubblico come l'Università.
Ma incredibile, e anche politicamente miope, mi sembrerebbe anche la remissiva accettazione di una simile impostazione da parte del nostro Senato. La legge 240, che io ritengo pessima, è nata in un'altra stagione politica, che si spera conclusa, e porta il nome di un Ministro di rara incompetenza. Credo che la legge possa e debba essere, se non abrogata, quanto meno rivista, e una posizione di ferma difesa delle proprie scelte, come viene fatto da parte di molti Atenei, aiuterebbe anche l'attuale Ministro, che al contrario del suo predecessore conosce bene l'Università, a muoversi in quella direzione.
Ritengo quindi importante ed urgente invitare il Senato Accademico a rivedere la sua posizione e respingere la richiesta di modifica.
Aldo Fanchiotti
05/03/2012
I rilievi del Ministero sulla bozza di Statuto:
alcune sorprese, qualche soddisfazione e molte preoccupazioni
Negli ultimi giorni utili sono arrivati i rilievi del Ministero alla bozza di Statuto adottata dal Senato Accademico di Roma Tre a fine ottobre 2011: il Rettore li ha trasmessi all’Ateneo, senza commentarli. In questo intervento non intendiamo entrare nel merito, articolo dopo articolo, delle obiezioni sollevate dal Miur, che ha utilizzato tutto il tempo a sua disposizione per esprimere il suo parere. Nella nostra veste di membri della Commissione Statuto ci limitiamo solo ad alcuni commenti, che peraltro riprendono discussioni e argomentazioni già espresse nel corso dei lavori della Commissione. Procediamo per punti.
1) Da parte di molti era stato detto nei mesi scorsi che lo Statuto sarebbe stato rinviato con l’obiezione sulla questione dell’elettività del CdA, nella quale, in effetti, la Commissione aveva dato un’interpretazione che poteva apparire una forzatura di una norma; norma, peraltro, a nostro parere poco chiara, per non dire ambigua. Gli esiti sono andati ben al di là di ogni previsione: l’obiezione sul CdA è solo un punto su 6 (sei!) pagine fitte di rilievi.
2) Alcuni rilievi di legittimità sono relativi a leggi entrate in vigore dopo la data di adozione del nostro Statuto; ad esempio, il decreto legge 5/2012 oppure il decreto attuativo 395 su contabilità e bilancio. In particolare, sull’autonomia amministrativa e finanziaria dei dipartimenti si è molto dibattuto in Parlamento. Le varie associazioni dei docenti universitari italiani hanno chiesto audizioni in cui hanno messo in luce una contraddizione della legge che, da una parte, afferma la centralità dei dipartimenti e, dall’altra, sottrae loro livelli di autonomia.
3) Basta guardare i rilievi fatti agli articoli 24, 25 e 29 per capire che esce sconfitta la linea di chi intendeva attribuire un ruolo importante (se non centrale, addirittura) alle strutture di raccordo o scuole. Anzi, va detto che i rilievi di legittimità su queste sono in numero nettamente inferiore a quelli che ci sarebbero stati se a suo tempo fosse passata la bozza proposta dall’ufficio di Presidenza, che recepiva le indicazioni fornite in tal senso dal Senato Accademico.
4) Una considerazione analoga può essere fatta a proposito dell’orientamento di chi sosteneva in Commissione l’opportunità di rimandare una serie di decisioni ai regolamenti successivi: il rilievo sull’articolo 42, ad esempio, dà ragione a chi, in Commissione, ha lavorato affinché non si aderisse alla retorica dello “Statuto leggero” e senza questo lavoro i rilievi sarebbero stati decisamente più pesanti, perché il rinvio ai regolamenti è stato a più riprese evocato, desiderato e auspicato.
5) Esce, inoltre, sconfitto l’orientamento che intendeva attribuire alle Facoltà un ruolo nella ricomposizione dipartimentale, argomento che ha impegnato molto la Commissione, e si legittima ora chi ha sostenuto in Commissione fino allo stremo che il ruolo delle Facoltà in prorogatio dovesse essere di pura “ordinaria amministrazione”. Ma quella del prolungamento in vita delle Facoltà ha avuto risvolti quasi sentimentali e, se si vuole, anche un po’ comici, come quando si è voluto contemplare la possibilità di chiamare “Facoltà” i Dipartimenti. Tale opzione (si vedano i rilievi all’art. 24) è ora chiaramente preclusa.
6) Il rilievo sui centri di didattica, sull’attribuzione dei collegi didattici e dei corsi di studio alle strutture di raccordo, alle strutture speciali fortemente multidisciplinari vanno tutti esattamente nella stessa direzione, ossia quella di attribuire la didattica ai Dipartimenti e non ad altre strutture. In questo abbiamo avuto ragione e va detto con chiarezza.
In conclusione: i tempi sono stretti e non c’è tempo né voglia di fare alcuna morale. Pare si sia optato per non riconvocare la Commissione Statuto: allora è il Senato che dovrà decidere se accogliere tutti i rilievi oppure se rigettarne qualcuno di vitale importanza per la vita futura dell’ateneo (l’elettività diretta del CdA, ad esempio). Teniamo però presente che ambedue le opzioni presentano costi: nel primo caso la rinuncia a scelte per cui abbiamo fortemente combattuto nei mesi passati; nel secondo, l’ulteriore rinvio dei tempi di applicazione della riforma e con conseguente ritardo per l’entrata “a regime” della nuova vita dell’Ateneo.
La nostra proposta è di accettare tutti i rilievi ministeriali tranne quello riguardante le modalità di “designazione o scelta” del CdA, mettendoci sull’onda lunga (ed anche al riparo) del Politecnico di Torino e di altre università che stanno accettando il ricorso al TAR ministeriale. Alla luce della proposta di decreto legislativo 437 in discussione in Parlamento, che chiarisce e rende definitivo il ridimensionamento del sistema universitario italiano, noi continuiamo a ritenere che l’organo centrale di governo della vita universitaria (il CdA) debba essere soggetto al massimo controllo democratico.
Pietro Grilli di Cortona
Ginevra Salerno
roma3discute@gmail.com
